(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1988 e comunque non oltre il 31 marzo 1988, secondo gli stanziamenti di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.