(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3
                         del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente,
fino a quando  sia  approvato  per  legge,  il  bilancio  per  l'anno
finanziario  1988  e comunque non oltre il 31 marzo 1988, secondo gli
stanziamenti di previsione e le eventuali note di variazione, con  le
disposizioni  e  le  modalita' previste nel relativo disegno di legge
all'esame del consiglio regionale.